AFFIDAMENTO IN HOUSE

Costituisce una deroga alla regola generale di derivazione comunitaria e nazionale dell'affidamento di un contratto a un soggetto privato da parte di un'amministrazione aggiudicatrice tramite procedura competitiva a evidenza pubblica. La nozione è emersa ed è stata via via precisata nella giurisprudenza comunitaria. La pronuncia capostipite è la sentenza Teckal del 1999, che ha fissato il principio che l'affidamento diretto senza gara può avvenire solo quando la stazione appaltante esercita sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici (delegazione interorganica) e l'affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico che lo controlla. Altre sentenze hanno poi chiarito che non può essere mai considerata in house la società mista, a partecipazione pubblica e privata, e che in ogni caso, in aggiunta al requisito della partecipazione pubblica totalitaria, occorrono altri elementi atti a garantire che l'ente affidante abbia la possibilità concreta di influire in modo diretto sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più importanti del soggetto affidatario. L'affidamento in house è stato codificato nella disciplina legislativa dei servizi pubblici locali che lo prevede in alternativa alla procedura a evidenza pubblica e alla società a capitale misto nella quale il socio privato viene scelto con gara.